Chiama
Dove Siamo

I RITI SPECIALI DI COGNIZIONE DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO

Par. 1

Recita testualmente l'art. 116 del codice del processo amministrativo:

Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi

1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi il ricorso e' proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. Si applica l'articolo 49. 2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso e' connessa, il ricorso di cui al comma 1 puo' essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui e' assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza e' decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio. 3. L'amministrazione puo' essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a cio' autorizzato. 4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata;

sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalita'. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione.

Il giudizio sulle controversie in materie di accesso ai documenti amministrativi è stato fino ad oggi disciplinato dalla legge n. 15 del 2005 che ha modificato la maggior parte delle disposizioni del capo V della normativa contenuta nella l. n. 241/1990, nel quale sono stati dettati i principi generali in materia di accesso ai documenti amministrativi apportandovi quelle correzioni e integrazioni scaturite dalle elaborazioni dottrinarie e dalle pronunce giurisprudenziali, nonché dalle innovazioni del sistema costituzionale e normativo nel frattempo intercorse.

L'art. 15 della legge del 2005, dunque, aveva sostituito l'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 introducendo sia le definizioni che i principi in materia di accesso, invariate anche alla luce della norma in commento, e testualmente disponeva:

Ai fini del presente capo si intende:

a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art.117 secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere».

Quanto ai principi, l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, secondo comma lett. m. della Cost.

Da un punto di vista procedimentale l'art. 116 del nuovo codice del processo amministrativo conferma che il ricorso contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi è proposto entro trenta giorni (decorrenti dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio), mediante notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati.

Quanto agli elementi di specialità va evidenziato come non si tratta di un procedimento cautelare. Esso è infatti preordinato all'adozione di una decisione idonea a definire il giudizio e, comunque, è svincolato dalla sussistenza del presupposto del periculum in mora. Si tratta, invece, di un procedimento camerale speciale e semplificato, che si chiude con una decisione da qualificare come sentenza.

I profili di specialità del giudizio attengono, fra l'altro:

a) al termine di proposizione dell'azione (trenta giorni in luogo di sessanta);

b) alla previsione del rito camerale e di un breve termine di conclusione del giudizio (trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito);

c) alla semplificazione delle modalità di difesa processuale;

d) alla tipizzazione del potere del giudice in caso di parziale o totale accoglimento del ricorso (ordine di esibizione del documento);

e) alla riduzione del termine di proposizione dell'appello (trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado).

La previsione di termini ridotti configura il giudizio come un rito accelerato, mentre l'applicabilità della sospensione feriale dei termini esclude la sua qualificazione come rito d'urgenza.

Va evidenziata la novità introdotta dal quinto comma dell'articolo in esame, secondo cui, qualora nel corso del giudizio avverso il silenzio sopravvenga il provvedimento espresso o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il provvedimento espresso. In tal caso, l'intero giudizio proseguirà con tale rito.

Infine, si sottolinea che la norma in esame non contempla la fase di eventuale contenzioso amministrativo in materia di accesso, mediante ricorso al difensore civico, che resta disciplinata dalla l. 241/1990, confluendo nel nuovo codice solo il ricorso giurisdizionale.

In Giurisprudenza:

"Il ricorso proposto ai sensi dell'art. 25 della l. n. 241/1990 non può essere posto in decisione prima del decorso del termine di trenta giorni dall'ultima notifica, pena la lesione del diritto di difesa delle parti evocate in giudizio (Consiglio Stato, sez. VI, 03 settembre 2009, n. 5201).

"Il diniego all'accesso agli atti e all'attività amministrativa, dopo il decorso del termine di trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento o dalla formazione del silenzio significativo, non è impugnabile nell'ipotesi che esso sia meramente confermativo di quello originariamente emesso e non tempestivamente impugnato, ma resta salvo il diritto dell'interessato a reiterare l'istanza di accesso e a pretendere riscontro alla stessa in presenza di fatti nuovi sopravvenuti, non rappresentati nell'originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante" (Consiglio Stato , sez. V, 12 marzo 2009, n. 1429).

"L'utilizzo del rimedio speciale, previsto a tutela del c.d. "diritto di accesso" dall'art. 25, l. 7 agosto 190 n. 241, deve ritenersi consentito anche in pendenza di un giudizio ordinario, all'interno del quale i documenti oggetto della domanda di accesso possono essere acquisiti, in via istruttoria, dal giudice; l'autonomia della domanda di accesso comporta che il giudice, chiamato a decidere su tale domanda, deve verificare solo i presupposti legittimanti la richiesta e non anche la rilevanza dei documenti richiesti rispetto al giudizio principale pendente" (Consiglio Stato , sez. V, 10 febbraio 2009, n. 741).

"Il processo in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi ha struttura impugnatoria, sicché il termine previsto dall'art. 25, comma 5, l. 7 agosto 1990 n. 241, ai fini dell'esercizio dell'azione giudiziaria, ha natura decadenziale; conseguentemente, salvo non ricorrano elementi di novità o una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante che legittima all'esercizio del diritto di accesso, la mancata impugnazione del diniego tacito o espresso dell'accesso ai documenti amministrativi nel termine di trenta giorni impedisce la reiterazione dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, perché meramente confermativo del primo" (Consiglio Stato , sez. V, 17 dicembre 2008, n. 6294).

"Il ricorso proposto ai sensi dell'art. 25, l. 7 agosto 1990 n. 241 soggiace, salve le deroghe da esso stesso espressamente previste, alla generale disciplina del processo amministrativo e ai relativi principi, tra cui quello dell'art. 21 comma 1, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, per il quale il ricorso va notificato tanto all'organo che ha emanato l'atto, quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce"(Consiglio Stato , sez. V, 20 maggio 2008, n. 2384).

 

 

Par. 2

Rito speciale in materia di silenzio

Recita testualmente l'art. 117 del codice del processo amministrativo

Ricorsi avverso il silenzio

1. Il ricorso avverso il silenzio e' proposto, anche senza previa diffida, con atto notificato all'amministrazione e ad almeno un controinteressato nel termine di cui all'articolo 31, comma 2. 2. Il ricorso e' deciso con sentenza in forma semplificata e in caso di totale o parziale accoglimento il giudice ordina all'amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni. 3. Il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente su istanza della parte interessata. 4. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario. 5. Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo puo' essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con tale rito. 6. Se l'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 30, comma 4, e' proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice puo' definire con il rito camerale l'azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria.

La norma in esame disciplina il procedimento del ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione, prevedendo una disciplina nella sostanza in tutto simile a quella che viene a sostituire.

Si tratta di un rito molto semplice e accelerato, la cui trattazione avviene in camera di consiglio, e che sfocia, tuttavia, in una sentenza in forma semplificata. In caso di accoglimento (totale o parziale) della domanda, il giudice ordina all'amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni.

Si tratta di disposizioni finalizzate a garantire una particolare celerità del processo, evitando così che la sua durata vada a danno di chi lamenta un comportamento inerte dell'amministrazione.

Nel caso che la stessa resti inadempiente il giudice amministrativo, con la stessa sentenza che definisce il giudizio oppure successivamente su istanza della parte interessata, nomina un commissario che provvede in luogo dell'amministrazione.

Va evidenziato che qualora nel corso del giudizio avverso il silenzio sopravvenga il provvedimento espresso o un atto connesso con l'oggetto controverso, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti nei termini e con il rito previsto per il provvedimento espresso.

In tal caso l'intero giudizio proseguirà con tale rito.

Da ultimo, si evidenzia l'ultimo comma della norma in commento la quale prevede, per il caso in cui l'azione di risarcimento danni venga proposta congiuntamente a quella in esame, che il giudice possa definire con il rito camerale l'azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria.

 

 

Par. 3

L'art. 118 del codice del processo amministrativo recita testualmente:

Decreto ingiuntivo

1. Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il Capo I del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile. Per l'ingiunzione e' competente il presidente o un magistrato da lui delegato. L'opposizione si propone con ricorso.

Il legislatore del nuovo codice del processo amministrativo ha riprodotto l'art. 8 della l. 205/2000, oggi abrogato, che aveva introdotto nel nostro ordinamento il procedimento per decreto ingiuntivo.

Per l'ingiunzione è competente il presidente del Tribunale Amministrativo o il magistrato da lui delegato.

La norma prevede, quindi, un rito sommario del tutto identico a quello civilistico per il rilascio di un decreto ingiuntivo che prescinde dall'instaurazione del giudizio e che diventa incontestabile nel caso in cui non si proponga opposizione nella forma del ricorso successivo.

La sua emanazione è subordinata ai presupposti previsti dal codice di procedura civile ed alla presentazione di prove del credito dal codice di procedura civile stesso individuate.

Si tratta quindi del procedimento monitorio di cui agli artt. 633 – 656 del c.p.c. del codice di procedura civile che può essere utilizzato da chi debba ricevere denaro liquido, cose fungibili od una specifica cosa mobile, previa prova scritta.

L'opposizione al decreto ingiuntivo va proposta con ricorso giurisdizionale.

La Giurisprudenza ha precisato:

"È pienamente applicabile l'art. 8, l. 21 luglio 2000 n. 205, che prevede la facoltà di azionare la pretesa in via monitoria, nel caso in cui un dipendente non privatizzato faccia valere un diritto di credito derivante direttamente dalla legge, perché la controversia riguarda un rapporto paritetico, nell'ambito del quale sono ravvisabili posizioni di diritto soggettivo" (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 1305).

"Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia, nel procedimento davanti al g.a. introdotto dall'art. 8 l. 21 luglio 2000 n. 205, non diversamente da quello delineato dal codice di procedura civile e dà luogo, quindi, ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, con la conseguenza che in esso solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore" (Consiglio Stato , sez. V, 28 novembre 2006, n. 6961).

"È ammissibile l'appello proposto contro l'ordinanza con la quale viene concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 8 comma 1 l. n. 205 del 2000, perché l'art. 648 c.p.c., che la dichiara non impugnabile si applica esclusivamente nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del g.a., fra le quali non rientra la presente controversia, per effetto della sentenza della C. cost. n. 204 del 2004" (Cons.giust.amm. Sicilia, sez. giurisd., 02 maggio 2005, n. 383).

"Ai sensi dell'art. 8 comma 1 l. 21 luglio 2000 n. 205, i diritti soggettivi di natura patrimoniale rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si fanno valere con la procedura monitoria di cui al capo I del titolo I del libro IV, c.p.c., e l'opposizione al decreto ingiuntivo si propone con ricorso e non con citazione; con ciò non intendendo riferirsi al ricorso di cui alle cause di lavoro ricomprese nel capo I della sezione I del libro II, che infatti non viene in alcun modo richiamato, ma al ricorso amministrativo di cui al vigente sistema processuale (art. 21 comma 1 l. Tar)" (Consiglio Stato , sez. IV, 27 dicembre 2004, n. 8242).

 

 

Par. 4

Rito abbreviato comune a determinate materie

Recita testualmente l'art. 119 del nuovo codice del processo amministrativo:

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a:

a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti;

b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti;

c) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali;

d) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri;

e) i provvedimenti di scioglimento di enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi;

f) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati ai sensi del codice della proprietà industriale;

g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive;

h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali provvedimenti commissariali;

i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di informazione per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 22, della legge 3 agosto 2007, n. 124;

l) le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2003, n. 55, comprese quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;

m) i provvedimenti della commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori e testimoni di giustizia.

2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo.

3. Salva l'applicazione dell'articolo 60, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti.

4. Con l'ordinanza di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari. Al procedimento cautelare si applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in quanto non derogate dal presente articolo.

5. Quando almeno una delle parti, nell'udienza discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in segreteria, non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La dichiarazione della parte è attestata nel verbale d'udienza.

6. La parte può chiedere al Consiglio di Stato la sospensione dell'esecutività del dispositivo, proponendo appello entro trenta giorni dalla relativa pubblicazione, con riserva dei motivi da proporre entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero entro tre mesi dalla sua pubblicazione. La mancata richiesta di sospensione dell'esecutività del dispositivo non preclude la possibilità di chiedere la sospensione dell'esecutività della sentenza dopo la pubblicazione dei motivi.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo.

La disciplina di un procedimento abbreviato, caratterizzato da una drastica riduzione dei tempi processuali e da una significativa semplificazione del suo svolgimento, da applicarsi a determinate materie tassativamente indicate dal legislatore, in considerazione della particolare delicatezza delle stesse e della complessità dei contrapposti interessi giuridici coinvolti, era già stata prevista dalla legge TAR, il cui art. 23 bis, introdotto dall'art. 4 della l. 205/2000, indicava delle regole incentrate sulla:

- riduzione alla metà dei termini processuali ordinari (salvo quelli per la proposizione del ricorso);

- celerità dei tempi procedimentali.

L'art. 119 del nuovo codice del processo amministrativo, apporta a tale rito delle novità, tra le quali meritano particolare rilievo:

- l'applicazione del rito abbreviato al contenzioso contro i provvedimenti di applicazione, modifica e revoca delle speciali misure di protezione nei confronti di collaboratori e testimoni di giustizia (comma 1, lett. 1), per il quale le norme vigenti già prevedevano uno speciale rito abbreviato in tutto assimilabile a quello in esame;

- la pubblicazione anticipata del dispositivo è stata prevista solo nel caso in cui almeno una delle parti ne faccia richiesta.

Nel previdente regime normativo era stato chiarito che:

"La dimidiazione dei termini processuali, prevista dall'a 23 bis l. 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall'art. 4 l. 21 luglio 2000 n. 205, concerne solo l'impugnazione di atti amministrativi e non i giudizi risarcitori" (Cons.giust.amm. Sicilia , sez. giurisd., 06 maggio 2008, n. 414).

"La riduzione a metà dei termini processuali, prevista dall'a 23 bis l. 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall'art. 4 l. 21 luglio 2000 n. 205, concerne solo l'impugnazione di atti amministrativi e non i giudizi risarcitori" (Consiglio Stato a. plen., 30 luglio 2007, n. 9).

"La riduzione a metà dei termini processuali, prevista sia dall'art. 19 d.l. 25 marzo 1997 n. 67, conv. dalla l. 23 maggio 1997 n. 135, sia dall'art. 23 bis l. Tar introdotto con l'art. 4 l. 21 luglio 2000 n. 205, si applica anche ai ricorsi contro la dichiarazione di pubblica utilità, giacché il procedimento espropriativo ha inizio proprio con tale atto, e ciò anche quando la dichiarazione di pubblica utilità sia implicita nell'approvazione del progetto" (Consiglio Stato , sez. IV, 20 settembre 2006, n. 5530).

Il provvedimento di localizzazione di un impianto di smaltimento rifiuti va impugnato nei termini ordinari, non operando la dimidiazione prevista dall'art. 23 bis l. 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall'art. 4 l. 21 luglio 2000 n. 205, in quanto si tratta di atto preliminare all'approvazione del progetto comportante il rilascio (seppure implicitamente) di una dichiarazione di pubblica utilità e quindi l'integrazione del momento iniziale di una procedura espropriativi" (Consiglio Stato , sez. IV, 20 settembre 2006, n. 5527).

"Il termine per la notificazione del ricorso proposto per motivi aggiunti è sottratto alla dimidiazione dei termini processuali prevista dall'art. 23 bis, comma 2, l. 6 dicembre 1971 n. 1034 aggiunto dall'art. 4, l. 21 luglio 2000 n. 205" (Cons.giust.amm. Sicilia , sez. giurisd., 26 luglio 2006, n. 429).

"Per la proposizione dell'istanza di regolamento di competenza non si applica la dimidiazione dei termini prevista, per determinate materie, dall'art. 4, l. 21 luglio 2000 n. 205" (Consiglio Stato, sez. IV, 05 dicembre 2005, n. 6940).

 

 

Par. 5

Il contenzioso in materia di pubblici appalti ed il d.lgs 53/2010

L'art. 120 del codice del processo amministrativo recita testualmente:

Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)

1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i connessi provvedimenti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicità del bando, il ricorso non può comunque essere più proposto decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione definitiva di cui all'articolo 65 e all'articolo 225 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione che tale avviso contenga la motivazione dell'atto con cui la stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto senza previa pubblicazione del bando. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso non può comunque essere proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto.

3. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dai successivi, si applica l'articolo 119.

4. Quando è impugnata l'aggiudicazione definitiva, se la stazione appaltante fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il ricorso è notificato, oltre che presso detta Avvocatura, anche alla stazione appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla notifica presso l'Avvocatura, e al solo fine dell'operatività della sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto.

5. Per l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

6. Quando il giudizio non è immediatamente definito ai sensi dell'articolo 60, l'udienza di merito, ove non indicata dal collegio ai sensi dell'articolo 119, comma 3, è immediatamente fissata d'ufficio con assoluta priorità.

7. I nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti.

8. Il giudice decide interinalmente sulla domanda cautelare, anche se ordina adempimenti istruttori, se concede termini a difesa, o se solleva o vengono proposti incidenti processuali.

9. Il dispositivo del provvedimento con cui il tribunale amministrativo regionale definisce il giudizio è pubblicato entro sette giorni dalla data della sua deliberazione.

10. Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice devono essere sintetici e la sentenza è redatta, ordinariamente, nelle forme di cui all'articolo 74.

11. Le disposizioni dei commi 3, 6, 8 e 10 si applicano anche nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato, proposto avverso la sentenza o avverso l'ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione o opposizione di terzo. La parte può proporre appello avverso il dispositivo, al fine di ottenerne la sospensione prima della pubblicazione della sentenza.

Art. 121

Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni

1. Il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva dichiara l'inefficacia del contratto nei seguenti casi, precisando in funzione delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravita' della condotta della stazione appaltante e della situazione di fatto, se la declaratoria di inefficacia e' limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o opera in via retroattiva: a) se l'aggiudicazione definitiva e' avvenuta senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione e' prescritta dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; b) se l'aggiudicazione definitiva e' avvenuta con procedura negoziata senza bando o con affidamento in economia fuori dai casi consentiti e questo abbia determinato l'omissione della pubblicita' del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione e' prescritta dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; c) se il contratto e' stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall'articolo 11, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, qualora tale violazione abbia privato il ricorrente della possibilita' di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilita' del ricorrente di ottenere l'affidamento; d) se il contratto e' stato stipulato senza rispettare la sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 11, comma 10-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, qualora tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilita' del ricorrente di ottenere l'affidamento. 2. Il contratto resta efficace, anche in presenza delle violazioni di cui al comma 1 qualora venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti. Tra le esigenze imperative rientrano, fra l'altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o di altro tipo, tali da rendere evidente che i residui obblighi contrattuali possono essere rispettati solo dall'esecutore attuale. Gli interessi economici possono essere presi in considerazione come esigenze imperative solo in circostanze eccezionali in cui l'inefficacia del contratto conduce a conseguenze sproporzionate, avuto anche riguardo all'eventuale mancata proposizione della domanda di subentro nel contratto nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporta l'obbligo di rinnovare la gara. Non costituiscono esigenze imperative gli interessi economici legati direttamente al contratto, che comprendono fra l'altro i costi derivanti dal ritardo nell'esecuzione del contratto stesso, dalla necessita' di indire una nuova procedura di aggiudicazione, dal cambio dell'operatore economico e dagli obblighi di legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia. 3. A cura della segreteria, le sentenze che provvedono in applicazione del comma 2 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie. 4. Nei casi in cui, nonostante le violazioni, il contratto sia considerato efficace o l'inefficacia sia temporalmente limitata si applicano le sanzioni alternative di cui all'articolo 123. 5. La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere a)

e b), non trova applicazione quando la stazione appaltante abbia posto in essere la seguente procedura: a) abbia con atto motivato anteriore all'avvio della procedura di affidamento dichiarato di ritenere che la procedura senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sia consentita dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; b) abbia pubblicato, rispettivamente per i contratti di rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi dell'articolo 79-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in cui manifesta l'intenzione di concludere il contratto;

c) il contratto non sia stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera b).

Art. 122

Inefficacia del contratto negli altri casi

1. Fuori dei casi indicati dall'articolo 121, comma 1, e dall'articolo 123, comma 3, il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell'effettiva possibilita' per il ricorrente di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilita' di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporti l'obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta.

Art. 123

Sanzioni alternative

1. Nei casi di cui all'articolo 121, comma 4, il giudice amministrativo individua le seguenti sanzioni alternative da applicare alternativamente o cumulativamente: a) la sanzione pecuniaria nei confronti della stazione appaltante, di importo dallo 0,5% al 5% del valore del contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione, che e' versata all'entrata del bilancio dello Stato - con imputazione al capitolo 2301, capo 8 "Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorita' giudiziarie ed amministrative, con esclusione di quelle aventi natura tributaria" - entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che irroga sanzione; decorso il termine per il versamento, si applica una maggiorazione pari ad un decimo della sanzione per ogni semestre di ritardo. La sentenza che applica le sanzioni e' comunicata, a cura della segreteria, al Ministero dell'economia e delle finanze entro cinque giorni dalla pubblicazione; b) la riduzione della durata del contratto, ove possibile, da un minimo del dieci per cento ad un massimo del cinquanta per cento della durata residua alla data di pubblicazione del dispositivo. 2. Il giudice amministrativo applica le sanzioni assicurando il rispetto del principio del contraddittorio e ne determina la misura in modo che siano effettive, dissuasive, proporzionate al valore del contratto, alla gravita' della condotta della stazione appaltante e all'opera svolta dalla stazione appaltante per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione. A tal fine si applica l'articolo 73, comma 3. In ogni caso l'eventuale condanna al risarcimento dei danni non costituisce sanzione alternativa e si cumula con le sanzioni alternative. 3. Il giudice applica le sanzioni di cui al comma 1 anche qualora il contratto e' stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito per la stipulazione del contratto, ovvero e' stato stipulato senza rispettare la sospensione della stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, quando la violazione non abbia privato il ricorrente della possibilita' di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e non abbia influito sulle possibilita' del ricorrente di ottenere l'affidamento.

Art. 124

Tutela in forma specifica e per equivalente

1. L'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione e il contratto e' comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi degli articoli 121, comma 1, e 122. Se il giudice non dichiara l'inefficacia del contratto dispone il risarcimento del danno per equivalente, subito e provato. 2. La condotta processuale della parte che, senza giustificato motivo, non ha proposto la domanda di cui al comma 1, o non si e' resa disponibile a subentrare nel contratto, e' valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile.

Art. 125

Ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche

1. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e relative attivita' di espropriazione, occupazione e asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, oltre alle disposizioni del presente Capo, con esclusione dell'articolo 122, si applicano le seguenti previsioni. 2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonche' del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilita' del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure. 3. Ferma restando l'applicazione degli articoli 121 e 123, al di fuori dei casi in essi contemplati la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto gia' stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. Si applica l'articolo 34, comma 3. 4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle controversie relative alle procedure di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Le norme del codice del processo amministrativo di cui al Capo II, Titolo V, Libro IV (artt. 120-125) introducono la disciplina dettata dal d.lgs. 20 marzo 2010 n. 53 di attuazione della direttiva 2001/66/CE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.

Il decreto attuativo della direttiva comunitaria mira, in primo luogo, ad un rafforzamento degli strumenti di definizione delle liti alternative al processo, in particolare attraverso misure volte ad agevolare il ricorso all'accordo bonario e la conferma dell'arbitrato quale sistema preferenziale di risoluzione delle controversie negli appalti pubblici.

Con riferimento, invece, alla tutela giurisdizionale, il d.lgs. 53/2010, con disposizione confermata dall' art. 120, comma 1, del codice del processo amministrativo, prevede la competenza esclusiva del TAR, adito mediante ricorso, ed introduce lo specifico rito per le controversie relative alle procedure di affidamento, caratterizzato, in particolare, dalla riduzione dei termini procedurali.

Il d.lgs. 53/2010 prevede, inoltre, che la giurisdizione del giudice amministrativo, che annulla l'aggiudicazione, si estenda anche alla dichiarazione d'inefficacia del contratto ed alle sanzioni alternative.

In ordine, specificamente alla disciplina prevista dal codice del processo amministrativo si evidenzia:

- la previsione dell'art. 120 comma 6 riguardo l'immediata fissazione d'ufficio dell'udienza di merito, da celebrarsi con priorità assoluta;

- la previsione contenuta nel comma 9 dell'art. 120 dell'obbligo nell'ambito del giudizio di primo grado di pubblicare il dispositivo del provvedimento con cui si definisce il giudizio entro sette giorni dalla data della sua deliberazione.

Quanto al resto, agli artt. 121, 122, 123, 124 il codice del processo amministrativo ha confermato la disciplina vigente prevista dall'art. 245 bis del d.lgs. 163/2006 (c.d. codice degli appalti), specificando, poi, all'art. 125 del codice del processo amministrativo che le nuove disposizioni processuali trovano applicazione anche per le controversie in materia di infrastrutture strategiche, salvo alcune regole specifiche per la caducazione del contratto conseguente a sospensione o annullamento dell'affidamento.

 

 

Par. 5

Rito in materia di operazioni elettorali.

L'art. 126 del codice del processo amministrativo individua l'ambito di applicazione della giurisdizione amministrativa in materia elettorale riferendola alle operazioni relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

L'art. 127 del codice del processo amministrativo ha, poi, previsto l'esenzione dal contributo unificato e da ogni onere per gli atti relativi al contenzioso elettorale

Ai sensi dell' art. 128 nuovo codice del processo amministrativo in materia elettorale è inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Recita testualmente l'art. 129 del codice del processo amministrativo:

Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali

1. I provvedimenti relativi al procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali concernenti l'esclusione di liste o candidati possono essere immediatamente impugnati, esclusivamente da parte dei delegati delle liste e dei gruppi di candidati esclusi, innanzi al tribunale amministrativo regionale competente, nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.

2. Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, ogni provvedimento relativo al procedimento, anche preparatorio, per le elezioni di cui al comma 1 è impugnabile soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti, ai sensi del Capo III del presente Titolo.

3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione;

b) depositato presso la segreteria del tribunale adito, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

4. Le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

5. L'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.

6. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.

7. La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

8. Il ricorso di appello, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 4;

b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;

c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

9. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni del presente articolo.

10. Nei giudizi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2.

La norma in esame, ponendo fine ad annose diatribe giudiziarie, ha affermato un principio fondamentale: i provvedimenti di esclusione delle liste e dei candidati per le medesime elezioni possono essere impugnati immediatamente esclusivamente da parte dei delegati delle liste e dei gruppi di candidati esclusi. Precisando al secondo comma che ogni atto inerente al procedimento, anche preparatorio, per le elezioni comunali, provinciali e regionali, può essere impugnato soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.

La legittimazione attiva viene riconosciuta esclusivamente ai delegati delle liste e dei gruppi di candidati esclusi, i quali possono impugnare il provvedimento di esclusione innanzi al TAR (che è il Giudice di primo grado, mentre l'appello si propone innanzi al Consiglio di Stato in Sicilia al Consiglio di Giustizia Amministrativa), proponendo ricorso con le modalità indicate dallo stesso art. 129 del codice del processo amministrativo ed entro il termine di tre giorni dalla pubblicazione del provvedimento di esclusione.

Tuttavia, poiché l'impugnazione immediata del provvedimento di esclusione di liste e candidati rappresenta una mera facoltà nulla vieta agli stessi soggetti legittimati attivi di proporre impugnazione successivamente alla proclamazione degli eletti.

Tutti gli altri provvedimenti relativi al procedimento elettorale anche preparatorio sono impugnabili solo alla conclusione del procedimento elettorale unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.

Il legislatore ha previsto una procedura estremamente rapida, con forme semplificate, sia in primo grado, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale che in secondo grado davanti al Consiglio di Stato, al fine di consentire che il giudizio si concluda con il minor intralcio possibile per lo svolgimento delle elezioni.

Recita testualmente l'art. 130 del codice del processo amministrativo

Procedimento in primo grado in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo

1. Salvo quanto disposto nel Capo II del presente Titolo, contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti:

a) quanto alle elezioni di comuni, province e regioni, da parte di qualsiasi candidato o elettore dell'ente della cui elezione si tratta, al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il predetto ente territoriale, da depositare nella segreteria del tribunale adito entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti;

b) quanto alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da parte di qualsiasi candidato o elettore, davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, da depositare nella relativa segreteria entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei candidati proclamati eletti.

2. Il presidente, con decreto:

a) fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza;

b) designa il relatore;

c) ordina le notifiche, autorizzando, ove necessario, qualunque mezzo idoneo;

d) ordina il deposito di documenti e l'acquisizione di ogni altra prova necessaria;

e) ordina che a cura della segreteria il decreto sia immediatamente comunicato, con ogni mezzo utile, al ricorrente.

3. Il ricorso è notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del decreto di cui al comma 2:

a) all'ente della cui elezione si tratta, in caso di elezioni di comuni, province, regioni;

b) all'Ufficio elettorale centrale nazionale, in caso di elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

c) alle altre parti che vi hanno interesse, e comunque ad almeno un controinteressato.

4. Entro dieci giorni dall'ultima notificazione di cui al comma 3, il ricorrente deposita nella segreteria del tribunale la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.

5. L'amministrazione resistente e i controinteressati depositano nella segreteria le proprie controdeduzioni nei quindici giorni successivi a quello in cui la notificazione si è perfezionata nei loro confronti.

6. All'esito dell'udienza, il collegio, sentite le parti se presenti, pronuncia la sentenza.

7. La sentenza è pubblicata entro il giorno successivo alla decisione della causa. Se la complessità delle questioni non consente la pubblicazione della sentenza, nello stesso termine di cui al periodo precedente è pubblicato il dispositivo mediante deposito in segreteria. In tal caso la sentenza è pubblicata entro i dieci giorni successivi.

8. La sentenza è immediatamente trasmessa in copia, a cura della segreteria del tribunale amministrativo regionale, al Sindaco, alla giunta provinciale, alla giunta regionale, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale, a seconda dell'ente cui si riferisce l'elezione. Il comune, la provincia o la regione della cui elezione si tratta provvede, entro ventiquattro ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo della sentenza nell'albo o bollettino ufficiale dell'ente interessato a mezzo del segretario che ne è diretto responsabile. In caso di elezioni relative a comuni, province o regioni, la sentenza è comunicata anche al Prefetto. Ai medesimi incombenti si provvede dopo il passaggio in giudicato della sentenza annotando sulla copia pubblicata la sua definitività.

9. Il tribunale amministrativo regionale, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo. In caso di ricorso avverso le operazioni elettorali inerenti il Parlamento europeo, i voti delle sezioni le cui operazioni sono state annullate non hanno effetto.

10. Tutti i termini processuali diversi da quelli indicati nel presente articolo e nell'articolo 131 sono dimezzati rispetto ai termini del processo ordinario.

11. L'ente comunale, provinciale o regionale, della cui elezione si tratta, comunica agli interessati la correzione del risultato elettorale. L'Ufficio elettorale nazionale comunica la correzione del risultato elettorale agli interessati e alla segreteria del Parlamento europeo.

L'art. 130 del codice del processo amministrativo prevede che contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi elettorale è ammesso ricorso solo alla conclusione del procedimento elettorale unitamente all'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti, fatta salva, ovviamente, l'impugnabilità immediata degli atti di esclusione di liste o candidati nelle elezioni comunali, provinciali e regionali prevista dal primo comma dell'art. 129 del codice del processo amministrativo.

Legittimati a presentare ricorso sono:

- qualsiasi cittadino elettore dell'ente della cui elezione si tratta per il caso di elezioni comunali, provinciali e regionali;

- qualsiasi cittadino elettore, per il caso di elezioni di membri italiani del Parlamento europeo.

La competenza viene radicata innanzi al Tribunale Amministrativo distinguendosi tra tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ente territoriale, per il caso di elezioni di comuni, province e regioni e tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, per quanto concerne le elezioni europee.

Va evidenziata la previsione contenuta nel comma 9 per cui il TAR, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

Si segnala, infine che in caso di ricorso avverso le operazioni elettorali relative al Parlamento europeo, i voti delle sezioni le cui operazioni sono state annullate non hanno effetto.

Il giudizio in appello in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province e regioni

L'art. 131 del codice del processo amministrativo disciplina il rito di appello avverso le sentenze pronunciate dal TAR ex art. 130 del codice del processo amministrativo nei giudizi promossi contro gli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi elettorali limitatamente alle operazioni elettorali di comuni, province e regioni.

Il legislatore ha garantito tempi celeri anche per lo svolgimento del giudizio di appello, che deve essere proposto entro venti giorni decorrenti:

- dalla notifica della sentenza di primo grado, per coloro nei cui confronti la notifica è obbligatoria;

- dalla pubblicazione della sentenza nell'albo pretorio del comune per gli altri cittadini elettori.

Al giudizio di appello si applicano le norme sul processo di appello davanti al Consiglio di Stato, con il dimezzamento dei termini rispetto a quelli ordinari.

Il giudizio di appello in relazione alle operazioni elettorali del Parlamento europeo

L'art. 132 del codice del processo amministrativo è dedicato al rito di appello avverso le sentenze pronunciate nei giudizi in relazione alle operazioni elettorali del Parlamento europeo.

Le parti del giudizio di primo grado possono proporre appello mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del TAR che ha pronunciato la sentenza, entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza o, in mancanza, del dispositivo.

L'atto di appello con i motivi deve essere depositato entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della sentenza.

Per il resto, si applicano le norme previste dall'art. 131 del codice del processo amministrativo per il giudizio di appello relativo alle operazioni elettorali di comuni, province e regioni.

Nel previgente regime normativo la Giurisprudenza aveva chiarito che:

"Nel giudizio d'impugnazione delle operazioni elettorali vige la regola della c.d. "prova di resistenza" - secondo cui non si può pronunciare l'annullamento di voti se la loro eventuale illegittimità non influisca in concreto sul risultato acquisito, perché tale loro eliminazione non determinerebbe alcuna modifica, in termini di posizione di graduatoria, di quest'ultimo -, in applicazione del noto principio processuale per cui, a sostegno della domanda d'annullamento dell'atto impugnato, si deve dedurre un vizio di legittimità tale da rendere l'atto stesso lesivo di un interesse del ricorrente" (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 06 luglio 2009, n. 1226).

"In sede di verifica della legittimità delle operazioni elettorali è ininfluente la censura intesa a denunciare il rifiuto da parte del Presidente di seggio a far verbalizzare le contestazioni dei rappresentanti di lista relative alla validità dei voti scrutinati atteso che, indipendentemente dalla verbalizzazione di detti reclami, non viene meno, per gli aventi diritto, la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale avverso gli esiti delle elezioni, ove gli stessi risultino, in ipotesi, affetti da una qualche irregolarità" (Consiglio Stato , sez. V, 12 giugno 2009, n. 3704).

"Il termine abbreviato di 30 giorni per la proposizione dell'impugnativa avverso le operazioni elettorali decorre dall'emanazione dell'atto conclusivo del relativo procedimento, ossia dall'atto di proclamazione degli eletti, anche se esso sia diretto contro atti endoprocedimentali e, in particolare, contro la presentazione di una determinata lista alla competizione elettorale; segue da ciò che non assume alcun rilievo in ordine alla tempestività dell'impugnazione proposta avverso l'atto finale del procedimento la già intervenuta ed autonoma autonoma contestazione del predetto atto endoprocedimentale" (Consiglio Stato, sez. V, 28 novembre 2008, n. 5911).

Sebbene il requisito della specificità dei motivi nei ricorsi elettorali debba essere valutato con rigore attenuato, tuttavia le censure non possono tradursi in doglianze generiche. È onere del ricorrente indicare con precisione, oltre il numero delle schede contestate, anche la natura del vizio denunziato. Lo scopo è di evitare che l'astratta deduzione di vizi si trasformi in un espediente per provocare un inammissibile generale riesame delle operazioni di scrutinio (nella specie, l'appellante prospetta la pretermissione da parte del giudice di primo grado del suo interesse acché le operazioni di voto siano compiute nel rispetto della legge, interesse che afferma aggiungersi a quello di essere eletta o, in subordine, d'essere la prima dei non eletti) (Consiglio Stato, sez. V, 11 luglio 2008, n. 3430).

"In materia di operazioni elettorali sono rilevanti, tra tutte le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto, atteso che la nullità delle operazioni di voto può essere ravvisata solo quando, per la mancanza di elementi o requisiti di legge, sia stato impedito il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è preordinato; pertanto, non possono comportare l'annullamento delle operazioni stesse i vizi dai quali non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto, con la conseguenza che sono irrilevanti le irregolarità che non abbiano compromesso l'accertamento della reale volontà del corpo elettorale" (Consiglio Stato , sez. V, 20 maggio 2008, n. 2390).

Corte Suprema Cassazione Presidenza Consiglio dei ministri European Court of Human Rights Ministero della Giustizia Ordini degli Avvocati di Catania Consiglio nazionale Forense
Studio Legale Avvocato Caruso - P.Iva 03245870872 - Via Dalmazia, 57 Catania - Privacy - Cookie - Aggiorna le tue preferenze di tracciamento