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Par. 1

La Corte dei Conti

La Corte dei Conti, secondo la Costituzione della Repubblica "ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalle legge" (art. 103).

L'art. 103, pur non avendo consacrato una "riserva di giurisdizione contabile " a favore della Corte, tuttavia ha segnato una direttiva generale per l'assoggettamento della finanza pubblica allargata al controllo non solo amministrativo, ma anche giurisdizionale della Corte.

Prima dell'avvento della normativa di riforma (di cui alle leggi 14.1.1994 nn. 19 e 20, come modificate dalle legge 20.12.1996 n. 639, di conversione del dl 23.10.1996 n. 543), per l'esercizio della funzione giurisdizionale erano istituite presso la Corte dei Conti sei sezioni ordinarie a carattere normale e permanente ed altre cinque a carattere transitorio, che costituivano le c.d. sezioni speciali.

Ciascuna sezione giudicava, con un numero di cinque membri, fra cui il presidente.

L'attuale struttura della Corte, innovata anche a seguito della delibera organizzativa n. 14/2000 si articola in:

- una sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato (suddivisa in due collegi);

- una sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato (suddivisa in due collegi).

- una sezione autonomie (che sostituisce la Sezione enti locali) esercitante i controlli finanziari e le analisi comparative sull'andamento delle gestioni degli enti locali;

- sezioni regionali di controllo istituite in tutte le Regioni nonché nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

In casi particolari la Corte dei Conti procede a Sezioni riunite.

Essa è chiamata a pronunciarsi a sezioni riunite specificamente:

- sui conflitti di competenza;

- sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali e regionali;

- su ogni altra questione, su richiesta del procuratore generale;

- in sede di controllo su alcune materie fissate dall'art. 6 della deliberazione 16 giugno 2000 n. 14 della Corte dei Conti.

Alle sezioni regionali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2,3,4,5,6,9,11 della l. 8.10.1984 n. 658 istitutiva di una sezione giurisdizionale della Corte dei Conti in Cagliari.

In particolare, a mente dell'art. 2, le competenze di dette sezioni riguardano:

a) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi di parte in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori e i funzionari e agenti della Regione, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali nonché degli enti regionali;

b) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori e funzionari, impiegati e agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede o uffici nella regione, quando l'attività di gestione di beni pubblici sia svolta nell'ambito del territorio regionale, ovvero il fatto da cui deriva il danno siasi verificato nel territorio della Regione;

c) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge, quando il ricorrente, all'atto della presentazione del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un Comune della Regione;

d) altri giudizi interessanti la Regione in materia contabile e pensionistica attribuiti o che saranno attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Contro le decisioni di dette sezioni regionali in materia di contabilità pubblica è ammesso l'appello, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunque entro un anno dalla pubblicazione, alle sezioni giurisdizionali centrali, che giudicano con cinque magistrati.

La Giurisprudenza ha ribadito:

"A norma dell'art. 103 Cost., l'attribuzione alla Corte dei conti della giurisdizione in materia di contabilità pubblica non ha carattere cogente ed assoluto, ma solo tendenzialmente generale, sicché la concreta individuazione delle singole fattispecie necessita della interpositio legislatoris; ne consegue che - pur dovendosi riconoscere, alla stregua della normativa vigente e di alcune pronunce della Corte costituzionale, che non sussistono ragioni per escludere la responsabilità amministrativa dei magistrati qualora vi sia un comportamento riconducibile ad ipotesi di reato - la controversia promossa dal Procuratore regionale della Corte dei conti, nei confronti di un magistrato ordinario, per il danno colposamente arrecato all'Amministrazione a seguito del ritardato dissequestro di due autoveicoli affidati in custodia giudiziale, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, e non della Corte dei conti, non essendo configurabile alcuna ipotesi di reato e trattandosi di danno causato - alla luce della legge 13 aprile 1988 n. 117 - nell'esercizio delle funzioni giudiziarie" (Cassazione civile , sez. un., 27 maggio 2009, n. 12248).

 

 

Par. 2

La Procura Generale

La Procura generale presso la Corte dei Conti è composta dal Procuratore Generale, che la dirige, da due vice procuratori e da due referendari e primi referendari aventi funzioni di sostituti procuratori generali.

Il procuratore generale esplica la funzione di pubblico ministero, agisce, infatti, nell'interesse della legge e non è una sorta di sostituto processuale dell'Amministrazione.

Egli opera a difesa del corretto svolgimento della funzione pubblica e riveste pertanto una posizione autonoma e neutrale, non vincolata alle valutazioni della autorità amministrativa.

Il procuratore generale esercita l'azione pubblica di responsabilità d'ufficio, laddove lo ritenga opportuno. Infatti, a differenza del giudizio che si svolge davanti agli organi della giustizia amministrativa (Consiglio di Stato e TAR, il quale nasce per la necessità di un privato o di una amministrazione di vedere tutelati determinati interessi, per cui la legge lascia alle parti stesse l'iniziativa e l'impulso processuale, il giudizio di conto o di responsabilità che si svolge dinanzi alla Corte dei Conti è, invece, un giudizio che sorge per le obiettive esigenze di assicurare la corretta gestione dei beni di proprietà della P.A., per cui può dirsi che esso persegue finalità che si collocano al di là delle esigenze delle parti. Il relativo giudizio è, dunque, un giudizio obiettivo, come quello penale, e come quello penale postula la presenza di un organo, il procuratore generale della Corte dei Conti, appunto, che tali esigenze obiettive istituzionalmente difende.

Presso le sezioni regionali, le funzioni di P.M. sono esercitate da un procuratore regionale o da un altro magistrato assegnato all'ufficio da lui delegato (art. 2 l. 19/1994).

Il procuratore generale coordina l'attività dei procuratori regionali. E' da segnalare, infine, che la Corte dei conti può delegare adempimenti istruttori a funzionari delle amministrazioni e avvalersi di consulenti tecnici. La delega a funzionari regionali è disposta d'intesa con il presidente della Regione e della Provincia autonoma.

 

 

Par. 3

Caratteri della giurisdizione della Corte dei Conti

La Corte dei Conti nelle materia ad essa devolute conosce di tutte le questioni, relative sia a diritti soggettivi che a interessi legittimi.

La sua giurisdizione esclude in tali materie qualunque altro giudice, anzi la Corte, per costante giurisprudenza, conosce di tutte le questioni sollevate in via pregiudiziale o incidentale, esclusi l'incidente di falso (di competenza dei giudici civili) e le questioni di legittimità costituzionale (di competenza della Corte Costituzionale).

Ha una cognizione piena in quanto conosce delle controversie sotto il duplice aspetto dell'accertamento dei fatti e dell'applicazione del diritto.

La giurisdizione è assimilata a quella dei tribunali ordinari anche sotto il profilo dei limiti imposti al collegio; infatti anche la Corte può accertare l'illegittimità degli atti amministrativi e quindi negare loro l'applicazione, ma non può annullare o sostituire tali atti.

Per Giurisprudenza pacifica

"La cognizione della Corte dei conti riguarda, in linea di massima, anche le scelte discrezionali dell'amministrazione, per verificare se esse siano coerenti con i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, o invece abbiano comportato l'adozione di scelte arbitrarie e diseconomiche. Al Giudice della responsabilità amministrativa è precluso ogni apprezzamento che investa le valutazioni di convenienza e di opportunità compiute dall'autorità deliberante, essendo vietata ogni ingerenza nell'attività di ponderazione comparata degli interessi. È viceversa consentito (e anzi connaturato alla tipologia di questo giudizio) il vaglio dell'attività discrezionale degli amministratori, con riferimento alla rispondenza della stessa a criteri di razionalità e congruità rilevabili dalla comune esperienza amministrativa, al fine di stabilire se la scelta risponda a quei criteri di prudente apprezzamento cui deve sempre ispirarsi l'azione dei pubblici apparati" (Corte Conti , sez. I, 10 marzo 2009, n. 145).

"Il danno da disservizio, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza della Corte dei conti, consiste nel mancato conseguimento, ad opera di dipendenti pubblici, della legalità, dell'efficienza, dell'economicità e della produttività dell'azione amministrativa" (Corte Conti , sez. I, 24 febbraio 2009, n. 97).

 

 

Par. 4

Ambito della giurisdizione della Corte dei Conti

La Corte dei Conti giudica nelle seguenti materie :

1) Responsabilità degli impiegati dello Stato

Salvo alcune eccezioni, tali giudizi non possono essere iniziati se non dalla P.A. rappresentata dal procuratore generale della stessa Corte. Essi sono diretti alla tutela degli interessi patrimoniali dello Stato ed hanno carattere preventivo.

La P.A., anziché far valere il suo diritto attraverso atti amministrativi esecutori, lo esercita mediante un procedimento giurisdizionale, che esamineremo distinguendo, però due tipi di giudizio:

a) giudizi di responsabilità contabile: in tale responsabilità possono incorrere tutti coloro che, a qualunque titolo (di fatto, ossia senza autorizzazione o di diritto, perché investiti di tali compiti) hanno il maneggio di pubblico denaro, nonché tutti i magazzinieri e consegnatari di valori e merci appartenenti alla P.A. (c.d. agenti contabili). Tale responsabilità si verifica per qualunque irregolarità commessa nella riscossione o nei pagamenti o nella conservazione del denaro o dei valori della P.A.; essa costituisce una sottospecie della responsabilità civile, ma se ne distingue in quanto sorge per il solo fatto della irregolarità della gestione e non richiede la prova del danno, che è sempre presunto, per cui grava sull'agente l'onere di provare che dalla irregolarità della gestione non è derivato danno alla P.A.

L'accertamento delle eventuali irregolarità della gestione è reso possibile dall'istituto del rendiconto giudiziale, che deve essere presentato alla competente Ragioneria dello Stato (sia direttamente sia a mezzo dell'amministrazione da cui il contabile dipende) alla fine di ogni esercizio finanziario ed entro due mesi dalla chiusura di esso. Entro i successivi due mesi i rendiconti devono essere trasmessi alla Corte dei conti. I giudizi di conto si instaurano ipso iure per effetto della sola presentazione del conto che costituisce, pertanto, l'atto introduttivo del giudizio o, in mancanza, per iniziativa del Procuratore Generale.

Ai sensi dell'art. 2 l. 20/94, i giudizi si estinguono se, decorsi 5 anni dal deposito del conto ex art. 27 R.D. 1038/33, non venga depositata la relazione di cui all'art. 29, o non siano elevate contestazioni da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale.

b) giudizi di responsabilità amministrativa: tale responsabilità non è connessa necessariamente col maneggio di denaro e valori della P.A., ma trova luogo ogni volta che i funzionari, impiegati, agenti, civili e militari (compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli dipendenti da amministrazioni, aziende e gestioni statali ad ordinamento autonomo) nell'esercizio delle loro funzioni, per azione o omissione, imputabile anche solo a colpa o negligenza, cagionino danno allo Stato o ad altra amministrazione dalla quale dipendono (art. 52 T.U. C.d.C.)

Il danno può essere causato, oltre che direttamente allo Stato, anche a terzi verso i quali lo Stato debba rispondere; anche l'azione di rivalsa dello Stato verso il funzionario o l'agente è di competenza della Corte.

Va evidenziato, poi, che in conformità alla legge 20/1994:

a) la responsabilità è personale, e limitata ai soli casi di dolo e colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi;

b) nel caso di deliberazioni di organi collegiali, la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione;

c) il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni decorrenti dalla verificazione del fatto danno o, in caso di occultamento doloso del danno, dalla scoperta dello stesso. Va ricordato che l'art. 58, comma 4 l. 142/90 ora recepito dall'art. 93 TUEL ha previsto che la responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti degli enti locali si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. Sono stati previsti, poi, dalla l. 639/96 termini particolari per le fattispecie in cui l'evento dannoso sia anteriore all'entrata in vigore delle norme che prevedono la prescrizione quinquennale (art. 1 commi 2 bis e 2 ter l. 20/94);

d) la Corte giudica sulla responsabilità degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia cagionato ad amministrazioni od enti diversi da quelli di appartenenza;

e) se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso. I soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento e abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente;

f) l'azione di responsabilità per danno erariale non si esercita nei confronti degli amministratori locali per la mancata copertura minima del costo dei servizi.

Sul versante squisitamente processuale l'art. 5 del D.L. 453/93 conv. in l. 19/94 statuisce che il procuratore regionale, prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica della relativa comunicazione, le proprie deduzioni ed eventuali documenti. Nello stesso termine il presunto responsabile può chiedere di essere sentito personalmente.

Quando ne ricorrano le condizioni, anche contestualmente all'invito di cui sopra, il procuratore regionale può chiedere al presidente della sezione competente a conoscere del merito del giudizio il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del convenuto, comprese somme e cose allo stesso dovute, nei limiti di legge.

Sulla domanda il presidente della sezione giurisdizionale regionale provvede con decreto motivato e procede contestualmente a:

1) fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice designato, entro un termine non superiore a 45 giorni;

2) assegnare al procuratore regionale un termine perentorio non superiore a 30 giorni per la notificazione della domanda e del decreto.

All'udienza il giudice, con ordinanza, conferma, revoca, modifica i provvedimenti emanati con il decreto.

Con l'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, viene fissato un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito, presso la segreteria della sezione giurisdizionale regionale, dell'atto di citazione per il correlativo giudizio di merito. Il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento all'ufficio del procuratore regionale.

Il procuratore regionale, nelle istruttorie di sua competenza, può disporre:

a) l'esibizione di documenti, nonché ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici;

b) il sequestro di documenti;

c) audizioni personali;

d) perizie e consulenze.

2) Responsabilità degli amministratori e dipendenti delle Regioni e degli altri enti pubblici

La materia della responsabilità verso l'ente degli amministratori e dei dipendenti della Regione, per danni arrecati nell'esercizio delle loro funzioni è ora disciplinata dall'art. 33 D.lgs. 76/2000 che ne circoscrive l'imputabilità ai soli casi e negli stessi limiti di cui alla l. 20/1994.

Oltre che nei confronti dei dipendenti statali e regionali la giurisdizione della Corte dei conti si estende ormai anche ai dipendenti degli altri enti pubblici. Per quanto riguarda gli enti parastatali l'art. 8 della l. 20.3.1975 n. 70 (l. sul parastato) dispone che in materia di responsabilità dei dipendenti per i danni arrecati all'amministrazione o ai terzi si applicano le disposizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato. Da questa disposizione si deduce l'estensione a tale responsabilità della giurisdizione della Corte.

Per gli altri enti pubblici è stata la stessa Corte ad affermare la propria giurisdizione, ex art. 103 della Cost. secondo il quale essa ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica.

La Corte esercita, inoltre la giurisdizione contabile nei confronti degli amministratori e dei dipendenti degli enti locali (province, Comuni, Consorzi).

In Giurisprudenza è stato chiarito:

"Ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, non deve aversi riguardo alla qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico - che può anche essere un privato o un ente pubblico non economico - bensì alla natura del danno e degli scopi perseguiti. Ne consegue che qualora l'amministratore di un ente, anche avente natura privata, cui siano erogati fondi pubblici, per sue scelte incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla p.a., alla cui realizzazione esso è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, in tal modo determinando uno sviamento dalle finalità perseguite, egli provoca un danno per l'ente pubblico, del quale deve rispondere davanti al giudice contabile (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistere la giurisdizione della Corte dei conti in relazione al giudizio contabile promosso nei confronti del presidente dell'Opera Pia Santissima di Costantinopoli, ente privato gestito con fondi in gran parte di provenienza pubblica ed in particolare con fondi regionali e comunitari accreditati dalla Regione Puglia per l'attuazione di programmi di formazione professionale). (Cassazione civile , sez. un., 23 settembre 2009, n. 20434).

"Spetta alla Corte dei conti la giurisdizione in ordine all'azione di responsabilità amministrativa relativa al danno erariale che un ente pubblico (Inpdap) assuma di aver subito nell'ambito dell'esecuzione di un contratto di appalto di servizi, stipulato con una società privata per la gestione di interventi manutentivi del patrimonio dell'ente, in relazione a responsabilità concorrenti della società e di un dipendente per la sua condotta integrante un fatto-reato. Infatti, ai fini della configurabilità di un rapporto di servizio, idoneo a radicare la giurisdizione contabile, assume rilievo l'effettivo svolgimento da parte della società privata di funzioni istituzionalmente spettanti all'ente pubblico, mentre è ininfluente la natura privatistica delle prestazioni individuate nella convenzione regolatrice del contratto" (Cassazione civile , sez. un., 03 luglio 2009, n. 15599).

"L'azione di responsabilità promossa dal P.G. presso la Corte dei conti per il risarcimento del danno cagionato all'erario dalla mancata esazione dei ruoli ad opera del concessionario del servizio di riscossione delle imposte non è condizionata al previo esperimento del procedimento amministrativo di accertamento del diritto al rimborso o al discarico delle quote d'imposta anticipate e dichiarate inesigibili (ex art. 85 del d.P.R. n. 43 del 1988 e, successivamente, art. 19 e 20 del d.lg. n. 112 del 1999) e dell'eventuale giudizio avanti alla Corte dei Conti, in caso di ricorso contro il provvedimento di rigetto, stante l'autonomia del giudizio di responsabilità contabile, la cui anticipazione pur investendo il giudice contabile del medesimo rapporto e dei medesimi fatti oggetto di possibile valutazione dell'Amministrazione in sede di richiesta di rimborso o di domanda di discarico, non viola i limiti esterni della giurisdizione della Corte dei conti, ma concerne piuttosto la modalità ed il tempo del suo esercizio" (Cassazione civile , sez. un., 11 maggio 2009, n. 10667).

3) Giudizi in materia di pensioni

La competenza della Corte sussiste qualora si impugni un provvedimento amministrativo definitivo avente ad oggetto il diritto alla pensione degli impiegati, il cui trattamento di quiescenza sia a carico totale o parziale dello Stato.

La Corte giudica in composizione monocratica, salvo che in sede cautelare ex art. 5 l 205/2000.

Specificamente :

- ricorsi concernenti l'esistenza del diritto al collocamento a riposo e al trattamento di quiescenza deve essere depositato nella segreteria entro novanta giorni dalla data in cui il ricorrente ha avuto la comunicazione del rifiuto del Ministero ad emanare il provvedimento di cessazione del servizio;

- ricorsi contro provvedimenti ministeriali con i quali sia stata negata la pensione o sia stata liquidata una pensione o indennità inferiore a quella cui l'impiegato o il militare ritiene di avere diritto;

- ricorso in materia di pensioni del P.G. che può essere proposto quando questi ritenga leso l'interesse dell'erario; tale ricorso può essere:

- - principale: in tal caso il termine di 90 giorni decorre dalla registrazione, presso la Corte del provvedimento che si vuole impugnare;

- - incidentale in tal caso il ricorso è proposto successivamente a quello dell'interessato ed è rivolto a chiedere nell'interesse della P.A., l'annullamento dell'atto di liquidazione;

- Ricorso in materia di pensione dell'impiegato dello Stato, quando la pensione sia anche in parte a carico di un ente diverso (c.d. pensione mista);

- Ricorso in materia di pensioni a totale carico di enti pubblici.

La Giurisdizione della Corte investe anche rivalutazione e interessi per il ritardo nell'erogazione della pensione (Cass. SS.UU. 23.1.1995 n. 762).

Il giudizio in materia pensionistica dinanzi alla Corte dei Conti è stato sensibilmente interessato dalla normativa di riforma in ambito di giustizia amministrativa di cui alla l. 205/2000.

La riforma riguarda principalmente i seguenti profili:

- la monocraticità nei giudizi di primo grado, nei quali la Corte giudica attraverso un magistrato assegnato alla sezione regionale competente in funzione di giudice unico, salvo che nella fase cautelare dove permane l'elemento della collegialità;

- l'applicazione, sempre limitata ai giudizi monocratici di primo grado, degli articoli 420, 421, 429, 430, 431, c.p.c. rispettivamente riguardanti l'udienza di discussione, i poteri istruttori del giudice, la pronuncia della sentenza, il deposito e l'esecutorietà della stessa,

- la possibilità di adottare decisioni in forma semplificata con motivazione succinta, per estensione di quanto previsto dalle norme di riforma per i giudizi dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato, nei casi di manifesta fondatezza, di manifesta irricevibilità, inammissibilità o infondatezza del ricorso. E' poi prevista l'adozione di decreto da parte del presidente di sezione o magistrato da lui delegato, per la pronuncia della rinuncia al ricorso, della cessazione della materia del contendere, dell'estinzione del giudizio o della perenzione. Il decreto, che deve essere comunicato alle parti costituite, è opponibile dinanzi al collegio da ciascuna di esse, entro sessanta giorni dalla suddetta comunicazione, con atto da notificarsi alle altre parti e da depositarsi entro dieci giorni dall'ultima notifica;

- l'estensione sempre per effetto del richiamo contenuto all'art. 9 comma 3 della norma che prevede la perenzione dei ricorsi trascorsi cinque anni dalla data di deposito. In particolare, è stabilito che il decorso dei cinque anni sia notificato, a cura della segreteria, alle parti costituite, con l'avviso di presentare nuova istanza di fissazione a cura dei ricorrenti entro sei mesi da detto avviso, pena la dichiarazione di perenzione con decreto;

- la possibilità, ex art. 5 comma 3 l. 205/2000 di dichiarare l'interruzione del giudizio in caso di decesso del ricorrente con la conseguente comunicazione del provvedimento agli eredi (sostituita, ove possibile, dalla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale) e con l'avvertenza che il giudizio interrotto deve essere riassunto entro novanta giorni, pena la dichiarazione di estinzione del giudizio, di cui viene dato analogo avviso con pubblicazione.

- La previsione ex art. 10, comma 3 l. 205/2000 anche per la esecuzione delle sentenze non sospese in appello emesse dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti in primo grado e per quelle pronunciate in appello, della competenza degli stessi organi che le hanno emesse i quali esercitano i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all'art. 27 T.U. delle leggi sul C.d.S.

Per Giurisprudenza pacifica:

"La Corte dei conti, in sede di giurisdizione esclusiva sui provvedimenti inerenti al diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (nonché degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante), ha il potere-dovere di delibare gli atti amministrativi intervenuti nel pregresso rapporto d'impiego, inerenti allo status del dipendente ed al suo trattamento economico, al fine di stabilirne la rilevanza sul trattamento di quiescenza, ma non può decidere, neppure in via incidentale, sulla legittimità di detti atti, trattandosi di questione pregiudiziale che è devoluta alla giurisdizione del giudice del rapporto d'impiego, ove gli atti medesimi siano ancora impugnabili, e che resta preclusa, quando essi siano divenuti definitivi in conseguenza di mancata impugnazione (o di giudicato). L'inosservanza da parte della Corte dei conti del suddetto divieto, in quanto attinente ai limiti esterni delle sue attribuzioni giurisdizionali, è denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione" (Cassazione civile , sez. un., 07 agosto 2009, n. 18076).

"È devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia". (Principio enunciato in una controversia introdotta dal coniuge superstite, per l'accertamento della causa di servizio del decesso, ai fini della corresponsione della pensione privilegiata) (Cassazione civile , sez. un., 06 marzo 2009, n. 5467).

"Nel giudizio pensionistico, sebbene la parte possa costituirsi in giudizio personalmente senza il ministero di un avvocato, l'interessato, ove non intenda rinunciare ad una difesa tecnica, deve conferire la procura "ad litem" ex art. 83 c.p.c. ad un soggetto legalmente abilitato all'esercizio della professione legale; pertanto, laddove la procura sia genericamente conferita al patronato, senza riferimento alcuno al rappresentante territoriale, di cui non è provata l'abilitazione all'esercizio della professione legale, è precluso l'esercizio della rappresentanza in giudizio, con conseguente inammissibilità del ricorso" (C.Conti reg. Molise, sez. giurisd., 23 dicembre 2008, n. 209).

"In materia di pensioni erogate dagli Enti Previdenziali, il significativo lasso di tempo trascorso tra i due provvedimenti di quiescenza (liquidazione del trattamento provvisorio e liquidazione del trattamento definitivo), rappresenta un elemento significativo a favore del consolidamento in capo al percettore dell'indebito della buona fede (in senso soggettivo), ai sensi della quale l'affidamento stesso può dirsi "legittimo" (C.Conti reg. Puglia, sez. giurisd., 04 dicembre 2008, n. 942).

 

 

Par. 5

Impugnativa contro le decisioni della Corte dei Conti

I mezzi e i casi di impugnazione previsti dalla legge sono i seguenti:

a) l'opposizione di terzo (art. 404 e segg. c.p.c.): è concessa a chiunque, essendo estraneo al giudizio, abbia risentito un danno dalla decisione: essa non è soggetta ad alcun termine e si propone innanzi allo stesso collegio che ha pronunziato la decisione;

b) l'opposizione contumaciale: compete al convenuto che non sia stato citato in persona propria e al quale non sia stata ripetuta la citazione e che quindi non sia presente al giudizio; è applicabile ai soli giudizi di conto e responsabilità e si propone con ricorso al collegio che ha emesso la pronuncia;

c) l'appello: avverso le decisioni delle sezioni regionali è esperibile presso le sezioni centrali.

Per i giudizi pensionistici è ammesso solo per motivi di diritto.

L'appello, esperibile dalle parti, dal procuratore regionale e da quello centrale entro sessanta giorni, non sospende automaticamente l'esecuzione della sentenza impugnata, come accadeva in passato, per effetto dell'intervento modificativo della l. 205/2000, che ha esteso a tali giudizi alcune norme proprie del processo del lavoro, tra le quali quella recata dall'art. 431 c.p.c. secondo la quale la sentenza di primo grado rimane provvisoriamente esecutiva se, in sede di appello, non viene espressamente richiesta in via cautelare la sospensione dell'esecuzione da parte della parte appellante;

d) il ricorso per revocazione: è proponibile per qualunque giudizio tanto dalle parti quanto dal P.G. (nei giudizi di contabilità la revocazione può essere promossa anche di ufficio dal collegio giudicante); si fonda sui motivi di cui all'art. 395 c.p.c.

E' proposto allo stesso collegio che pronunziò la decisione impugnata entro il termine di tre anni o entro trenta giorni dal rinvenimento dei documenti o dalla notizia della falsità;

e) il ricorso per annullamento alla Corte di Cassazione: i motivi d'impugnativa sono limitati ex art. 362 c.p.c. e 11 Cost. al solo difetto di giurisdizione. Pertanto possono essere impugnate:

- sia le decisioni con le quali la Corte abbia pronunziato in merito senza averne la giurisdizione;

- sia le decisioni con le quali la Corte dichiarando erroneamente la propria incompetenza, abbia rifiutato di pronunziarsi.

I termini per tutte le impugnazioni sopra descritte decorrono dalla pubblicazione della decisione per il P.G. e dalla notificazione di essa per le parti.

Par. 6

I Tribunali delle acque

La giurisdizione in tema di acque pubbliche è affidata, in primo grado, ai tribunali regionali delle acque pubbliche costituiti presso le sedi delle Corti di appello e composti da una sezione della Corte medesima, cui sono aggregati tre funzionari dell'amministrazione dei lavori pubblici designati per un quinquennio dal ministro dei lavori pubblici.

Giudice di appello è il Tribunale superiore delle acque pubbliche con sede in Roma composto da un presidente con grado corrispondente a quello di procuratore generale della Cassazione, da quattro consiglieri di Stato, da quattro consiglieri di Cassazione e da tre tecnici effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tutti nominati per un quinquennio.

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, oltre ad essere giudice di appello nelle controversie decise dai tribunali regionali delle acque pubbliche, è anche giudice amministrativo di legittimità su ricorsi contro i provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in materia di acque pubbliche.

I Tribunali regionali delle acque debbono considerarsi sezioni specializzate dell'autorità giudiziaria ordinaria, non solo perché hanno una composizione prevalentemente ordinaria, ma anche perché la loro competenza riguarda questioni di diritti soggettivi perfetti.

I tribunali regionali esercitano la loro giurisdizione nell'ambito della circoscrizione di loro competenza e la loro competenza è inderogabile.

Appartengono alla cognizione del Tribunale regionale delle acque le controversie relative a:

a) demanialità delle acque: ai sensi dell'art. 40 lett. a) T.U. rientrano in questa competenza le controversie circa il carattere pubblico o privato dell'acqua, indipendentemente dalla inclusione della medesima nell'elenco delle acque pubbliche; vi rientrano anche le controversie fra i privati, allorché la questione della demanialità dell'acqua si ponga come necessaria premessa per la decisione della causa;

b) limiti dei corsi o bacini: ai sensi dell'art. 140 lett. b ) T.U. rientrano in questa competenza tutte le questioni relative alla estensione del demanio idrico ed alla sua delimitazione; la competenza si estende, quindi, oltre che all'alveo, anche alle rive e agli argini

c) diritti relativi a derivazioni ed utilizzazione di acque pubbliche: ai sensi dell'art. 140 lett. c) T.U. rientrano in questa competenza tutte le controversie che abbiano per oggetto la utilizzazione delle acque pubbliche, qualunque sia il mezzo di apprensione dell'acqua e qualunque sia la specie della utilizzazione, sia che la lesione dei diritti di utenza derivi da atti della pubblica amministrazione sia che derivi da atti di privati;

d) indennità e risarcimenti per espropriazione e occupazione occorrenti per l'esecuzione di opere idrauliche; ai sensi dell'art. 140 lett. d) T.U. rientra in questa competenza l'indennizzo dovuto per l'occupazione dei fondi per l'esecuzione o manutenzione delle opere idrauliche, sia che l'occupazione sia avvenuta in maniera legittima, sia che essa sia avvenuta in maniera abusiva;

e) risarcimento di danni da opere idrauliche eseguite dall'amministrazione: ai sensi dell'art. 140 lett. e) T.U. la competenza in esame riguarda esclusivamente i danni che l'amministrazione o il concessionario su autorizzazione dell'amministrazione abbia arrecato nell'esecuzione di tali opere, allorché si accerti che esse siano state eseguite in maniera contraria al buon regime delle acque pubbliche;

f) appello contro le sentenze del pretore in materia di azioni possessorie

ai sensi dell'art. 141 T.U. le azioni possessorie in materia di acque pubbliche vanno proposte innanzi al pretore competente per territorio; contro le sentenze emesse da quest'ultimo è ammesso appello ai tribunali regionali.

Per Giurisprudenza pacifica:

"L'incidenza diretta del provvedimento amministrativo sul regime delle acque pubbliche, che radica la giurisdizione di legittimità del Tribunale superiore delle acque pubbliche, è configurabile non solo quando l'atto provenga da un organo amministrativo preposto alla cura di pubblici interessi in tale materia e costituisca manifestazione dei poteri attribuiti a tale organo per vigilare o disporre in ordine agli usi delle acque, ma anche quando detto atto, ancorché proveniente da organi dell'Amministrazione non preposti alla cura degli interessi del settore, finisca tuttavia per incidere immediatamente sull'uso delle acque pubbliche, in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso, autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi; di conseguenza appartiene alla giurisdizione del suddetto Tribunale la definizione della controversia avente ad oggetto la richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica per la realizzazione di un impianto idroelettrico" (Consiglio Stato , sez. V, 12 giugno 2009, n. 3678).

"Il tribunale superiore delle acque pubbliche è competente, tra l'altro, per la rete irrigua per il riutilizzo delle acque reflue depurate. L'area di giurisdizione del tribunale ha assunto, una dimensione ampissima esorbitante quella originariamente conferita dal legislatore del 1933 in conseguenza della normativa comunitaria in tema di politica ambientale volta ad una considerazione unitaria del problema gestionale della risorsa idrica" (Consiglio Stato , sez. IV, 12 giugno 2009, n. 3701).

"L'art. 143 comma 1 lett. a), r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, recante « Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici », nella parte in cui individua nel Tribunale superiore delle acque pubbliche l'organo giurisdizionale al quale spetta la cognizione in materia di ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche, si applica anche alle situazioni in cui l'azione amministrativa, pur andando ad incidere su interessi più generali e diversi rispetto a quelli specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardano comunque l'ambito materiale in questione, nel senso che l'attribuzione sussiste non solo quando si esplica un potere strettamente legato allo sfruttamento della risorsa idrica, ma anche quando si discute di opere destinate ad influire sull'utilizzazione e, in definitiva, sul regime delle acque pubbliche, con la conseguenza che devono intendersi devoluti alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche i provvedimenti caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrano in concreto a disciplinare la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari, oppure a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere stesse o a stabilire o modificare la localizzazione di esse o ad influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti" (Consiglio Stato , sez. IV, 12 giugno 2009, n. 3701).

"Appartiene alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, prevista dall'art. 143 r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, la controversia relativa al diniego di rilascio di concessione in sanatoria, opposto dall'autorità comunale in ragione dell'edificazione dell'immobile da condonare in violazione della fascia di rispetto di dieci metri dal piede dell'argine, ai sensi dell'art. 96, lett. f, r.d. 25 luglio 1904 n. 523; detto provvedimento, infatti, ancorché emanato da un'autorità diversa da quelle specificamente preposte alla tutela delle acque, incide direttamente sul regolare regime delle acque pubbliche, la cui tutela ha carattere inderogabile in quanto informata alla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali e il libero deflusso delle acque scorrenti dei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici" (Cassazione civile , sez. un., 12 maggio 2009, n. 10845).

"Sono devoluti alla giurisdizione in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a, r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi che, sebbene non costituiscano esercizio di un potere propriamente attinente alla materia delle acque pubbliche, pure riguardino l'utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta e immediata sul regime delle acque; ne consegue che spetta alla cognizione di detto Tribunale il ricorso avverso il diniego di rilascio della concessione per la costruzione di un fabbricato sito nelle adiacenze del fiume Piave, in area da considerare esondabile in quanto assoggettata a rischio di piena del fiume" (Cassazione civile , sez. un., 17 aprile 2009, n. 9149).

"In tema di riparto di competenza tra giudice ordinario e tribunale regionale delle acque sono riservate alla cognizione di questo ultimo solo le questioni che incidano, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque, segnatamente quelle di carattere tecnico relative alla distribuzione e all'uso delle acque pubbliche e ai diritti di derivazione o utilizzazione della utenza nei confronti dell'amministrazione, mentre la domanda risarcitoria occasionalmente connessa alle vicende relative al governo delle acque rientra nella competenza del giudice ordinario. Sussiste, per l'effetto, la competenza del tribunale ordinario (e non di quello regionale delle acque) qualora l'utente di un consorzio di bonifica proponga nei confronti di questo domanda per il risarcimento dei danni sofferti per effetto della mancata fornitura dell'acqua destinata a irrigare il fondo di sua proprietà. L'azione proposta, infatti, è una normale azione di risarcimento da inadempimento di una obbligazione contrattualmente assunta (Cassazione civile , sez. III, 16 aprile 2009, n. 9026).

Par. 7

Procedimento

Poiché i tribunali regionali sono competenti per questioni relative a diritti, il procedimento si svolge secondo modalità analoghe a quelle del rito civile.

Esso è tuttavia disciplinato da norme speciali che divergono da quelle contenute nel codice di procedura civile il quale, ai sensi dell'art. 208 T.U., è applicabile solo in via sussidiaria, in mancanza di norme speciali.

Sebbene il giudizio si introduce con un ricorso, tale ricorso ha contenuto analogo a quello della citazione e deve contenere gli elementi richiesti dall'art. 163 c.p.c. per le citazioni, compresa l'intimazione a comparire davanti al tribunale regionale in un giorno determinato fra quelli nei quali questo tiene udienza.

Ai sensi dell'art. 155 T.U. il termine per comparire non può essere minore di venti giorni.

Almeno cinque giorni prima che scada il termine assegnato nel ricorso, il ricorrente deve provvedere al deposito del ricorso presso la cancelleria del tribunale regionale.

Effettuato il deposito, il presidente nomina per l'istruzione della causa, con ordinanza stessa in calce al ricorso, un consigliere delegato, scelto fra quelli non tecnici.

Sulla richiesta di mezzi istruttori (prova testimoniale, giuramento decisorio, accertamenti tecnici), il consigliere istruttore provvede con ordinanza, la quale, se emessa senza l'accordo delle parti, può essere impugnata entro tre giorni con ricorso al collegio. Agli accertamenti tecnici il consigliere istruttore procede con l'ausilio di uno dei giudici tecnici, con facoltà di sentire testimoni sul posto.

Nel procedimento innanzi al tribunale delle acque sono ammessi l'intervento in causa e la chiamata in garanzia.

Compiuta l'istruttoria, le parti prendono le conclusioni definitive all'udienza all'uopo fissata, il consigliere istruttore quindi mette le parti ad udienza fissa innanzi al Collegio, a cui possono essere presentate memorie scritte ad illustrazione delle conclusioni.

La pubblicazione delle sentenze definitive ed interlocutorie avviene mediante deposito in cancelleria a cura del presidente dell'originale della decisione sottoscritta da tutti componenti.

Contro le sentenze dei Tribunali regionali può, entro trenta giorni, proporsi appello davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche. Sono inoltre ammessi i rimedi della revocazione, dell'opposizione di terzo ed il ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.

Il Tribunale superiore delle acque, quale giurisdizione amministrativa di unico grado, ha una duplice competenza:

a) competenza generale di legittimità: ai sensi dell'art. 143 lett. a) T.U. rientrano in questa competenza i ricorsi contro i provvedimenti definitivi lesivi di interessi legittimi che incidano sul regime delle acque pubbliche o che abbiano riferimento ad un'opera necessaria per l'utilizzazione delle acque;

b) competenza speciale di merito: rientrano in questa competenza i ricorsi contro i provvedimenti definitivi lesivi di interessi legittimi relativi alla repressione delle contravvenzioni alle norme di polizia demaniale (art. 2 T.U. 25 luglio 1904 n. 823) ovvero alla riduzione in pristino dello stato delle cose del demanio idrico ( art. 378 e 379 T.U.) ed infine i ricorsi contro i provvedimenti di revoca e di decadenza dei diritti esclusivi di pesca (art. 143 lett. c T.U.).

Inoltre il Tribunale superiore, quale giudice di secondo grado, decide sugli appelli proposti avverso le sentenze dei tribunali regionali delle acque.

Per il procedimento innanzi al tribunale superiore delle acque, l'art. 208 T.U. fa rinvio, per quanto non previsto, nello stesso testo unico, alle norme che regolano il procedimento innanzi al Consiglio di Stato; poiché tuttavia trovano applicazione nel rito innanzi al tribunale superiore istituti tipici del processo civile, per tali istituti le norme del T.U. acque debbono essere necessariamente integrate dalle norme del codice di procedura civile.

Il termine è di trenta giorni per l'appello, ma è di sessanta giorni per il ricorso alla giurisdizione di legittimità avverso i provvedimenti definitivi; l'appello va notificato alle parti costituite in primo grado.

Il ricorso alla giurisdizione di legittimità va notificato all'autorità che ha emanato l'atto (presso l'Avvocatura generale dello Stato) e ad almeno uno dei controinteressati .

Almeno cinque giorni prima della scadenza del termine indicato nel ricorso per la comparizione, il ricorso unitamente a copia del provvedimento impugnato, deve essere depositato, a pena di decadenza, presso la cancelleria; con lo stesso ricorso o con istanza a parte può essere richiesta la sospensione del provvedimento impugnato.

L'esecuzione della decisione del tribunale superiore emessa in sede di giurisdizione amministrativa si fa in via amministrativa, eccetto per la parte relativa alle spese. In caso di rifiuto o inerzia dell'amministrazione, si può promuovere il giudizio di ottemperanza innanzi al Consiglio di Stato .

Contro le sentenze del tribunale superiore delle acque sono ammessi il ricorso per revocazione e il ricorso alle sezioni unite della Cassazione che giudica in grado di appello e cioè su questioni concernenti diritti.

Più specificamente:

"Il ricorso diretto al Tribunale superiore delle acque pubbliche deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da avvocato abilitato alla difesa davanti alle giurisdizioni superiori. Inoltre, anche se l'art. 152, comma 2, r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 prevede che il mandato difensivo può essere «conferito con procura speciale o generale alle liti, anche di data posteriore al ricorso», è necessario, trattandosi di impugnazione per cui è richiesta una procura speciale, che detta procura, per quanto previsto dall'art. 125, comma 3, c.p.c., sia conferita in data anteriore o coeva alla notificazione dell'atto" (Cassazione civile , sez. un., 27 gennaio 2009, n. 1876).

"La possibilità per il Tribunale superiore delle acque pubbliche di applicare lo speciale procedimento di cui all'art. 21-bis, l. n. 1034 del 1971, nei confronti dell'ingiustificato silenzio della p.a. è ammessa dalla sentenza n. 66 del 6 giugno 2006 del medesimo trib. sup. acque, confermata dalla successiva sentenza n. 56 del 12 aprile 2007: detto tipo di giudizio è diretto ad accertare se il silenzio serbato da una P.A. sull'istanza del privato vìoli l'obbligo di adottare il provvedimento esplicito richiesto con l'istanza stessa e, pertanto, il giudice deve accertare esclusivamente se il silenzio sia legittimo o no, imponendo alla p.a., nel caso di accoglimento del ricorso, di provvedere sull'istanza entro il termine assegnato" (Tribunale sup.re acque, 11 settembre 2008, n. 139).

"La proposizione di motivi aggiunti nel giudizio in unico grado davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche, consentita dall'art. 21 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificato ad opera della l. 21 luglio 2000 n. 205, applicabile anche in questi giudizi, non è comunque ammessa sulla base dell'art. 180, comma 2, r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, quale norma contenente disposizioni relative all'economia dei processi ed all'ordine della trattazione delle cause, riferita a tutti i giudizi avanti a detto Tribunale (Cassazione civile , sez. un., 18 luglio 2008, n. 19803).

"Avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche - alle quali sia applicabile ratione temporis il d.lg. n. 40 del 2006 - il ricorso per cassazione è ammesso anche per denunziare il vizio di motivazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c."(Cassazione civile , sez. un., 02 dicembre 2008, n. 28547).

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