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Polizza assicurativa: se collegata al prestito è rilevante ai fini dell’usura

FATTI DI CAUSA

  1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza n. 19/11 con cui il Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Saronno, aveva dichiarato la nullità del tasso di interesse applicato al contratto di finanziamento n. 7043674 sottoscritto tra le parti in data 30 ottobre 2010.
  2. Il giudice di appello ha affermato che il costo della polizza assicurativa accessoria al finanziamento rientrava nel concetto di spesa indicato dall'art. 644 c.p. ai fini della determinazione del tasso usurario e che pertanto correttamente era stato conteggiato dal Tribunale, a nulla valendo la circostanza che la polizza fosse stata contratta per autonoma scelta del debitore finanziato; ne derivava la nullità del contratto per superamento del c.d. tassosoglia.
  3. Per la cassazione di tale sentenza Compass S.p.A. ricorre con quattro motivi, resistiti da Giancarlo Mazzola con controricorso.
  4. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alberto Cardino ha depositato requisitoria scritta con / la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
  5. Le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bisl cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

  1. Il ricorso lamenta:

1.1. Primo motivo: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 1815, 2° comma cod. civ., 644 cod. pen., art. 2 commi 1 e 4 legge 7 marzo 1996, n. 108, vizio rilevante ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.» deducendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui avrebbe omesso di rilevare che le spese della polizza assicurativa del credito erano espressamente escluse dalle istruzioni della Banca d'Italia all'epoca vigenti ai fini della determinazione del tasso effettivo globale medio, a nulla rilevando le modifiche della normativa secondaria intervenute in epoca successiva alla stipula del contratto di finanziamento.

1.2. Secondo motivo: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 1 e 4, L. 108/96 e dell'art. 644 c.p., erronea e illogica applicazione dei criteri per il calcolo del TEG, vizio rilevante ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.» deducendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove, dopo aver disapplicato la normativa secondaria di riferimento, avrebbe incongruamente aggiunto di propria iniziativa le spese della polizza facoltativa nei parametri di determinazione del tasso effettivo globale del finanziamento.

1.3. Terzo motivo: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 1 e 4, L. 108/96 e dell'art. 644 c.p., erronea applicazione dei criteri per il calcolo del TEG, vizio rilevante ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.» deducendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove non avrebbe considerato che all'epoca della conclusione del contratto le spese di assicurazione facoltative erano espressamente escluse dal computo del tasso effettivo globale del finanziamento, a prescindere se contestuali o meno a esso.

1.4. Quarto motivo: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, vizio rilevante ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.» deducendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove non avrebbe rilevato che la polizza assicurativa era facoltativa e, come tale, doveva essere esclusa dal computo del tasso effettivo globale, del tutto a prescindere dalla sua contestualità al finanziamento.

  1. Il controricorrente ha argomentato e chiesto la reiezione del ricorso, siccome inammissibile e comunque infondato.
  2. Il ricorso va respinto.
  3. Il primo motivo è infondato. La Corte di appello ha accertato in fatto (pag. 4, terzo capoverso) che fa il contratto di assicurazione accessorio a quello di finanziamento per cui è causa è stato stipulato dal Mazzola «al fine di tutelare l'istituto finanziario per il rischio di insolvenza del soggetto finanziato». Questa RG25379 2014 3 Corte di Cassazione - copia non ufficiale affermazione, in alcun modo contestata dalla ricorrente, consente di affermare che la polizza assicurativa non era affatto nell'interesse dell'assicurato, bensì della finanziatrice, posto che essa era la beneficiaria della prestazione economica per l'ipotesi di avveramento dell'alea contrattuale. Ne consegue che, quand'anche volesse accedersi alla tesi della ricorrente che dà rilevanza alle istruzioni secondarie dei soggetti rilevatori del tasso d'usura poi trasfuse nel decreto ministeriale determinativo del relativo importo, non per questo potrebbe ritenersi che il costo della polizza sia da escludere dal computo del tasso di usura, in quanto sostanzialmente imposto dalla società finanziaria per garantirsi dal rischio di incapacità patrimoniale sopravvenuta della persona fisica del finanziato.
  4. Per gli stessi motivi va respinto il secondo motivo, posto che esso si fonda sul presupposto che la polizza sia facoltativa; circostanza invece non solo assertivamente affermata, ma come detto anche smentita dalla motivazione sul punto resa dalla sentenza che, accertando l'esclusivo interesse del finanziatore, ha escluso che si tratti di una garanzia accessoria del tutto autonoma rispetto al contratto di finanziamento, unica condizione per sottrarne il relativo costo dal computo del tasso di usura anche alla luce delle istruzioni pela sua determinazione all'epoca vigenti, e ne ha sostanzialmente affermato la natura obbligatoria e la imposizione del relativo costo al cliente al fine di pervenire alla stipulazione del contratto principale.
  5. Il terzo motivo va respinto per le stesse ragioni illustrate a proposito del rigetto del secondo motivo di ricorso, posto che anch'esso si basa sull'erroneo presupposto che nel caso di specie le spese di assicurazione siano facoltative e non invece imposte dal finanziatore.
  6. Il quarto motivo è inammissibile poiché, nel vigore del novellato art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ., non allega l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso tra le parti, ma contesta in realtà la sufficienza della motivazione resa dalla Corte distrettuale, fornendo una diversa ermeneusi della vicenda, operazione non più consentita dopo la novellazione del citato articolo.
  7. La soccombenza regola le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° febbraio 2018.

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