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E’ legittimo, secondo i giudici di Cassazione, il ricorso alla videocamera autorizzata per il controllo dell’accesso alle zone a traffico limitato e ai centri storici.

Ritenuto in fatto:

Carlo Fuiani proponeva opposizione contro ordinanza ingiunzione emessa per violazione del codice della strada: circolazione della propria vettura nella corsia riservata ai mezzi pubblici accertata mediante dispositivo Sirio Ves 1.0 (c.d. "porta telematica").

L'opposizione era rigettata dal giudice di pace con sentenza confermata in grado d'appello dal Tribunale di Roma, secondo cui l'ipotesi ricorrente nella fattispecie, del transito su corsia riservata ai mezzi pubblici ubicata fuori dal contro storico, rientrava fra quelle che permettono la rilevazione dell'infrazione mediante l'uso di apparecchiature automatizzate.

Per la cassazione della sentenza Fuiani Carlo ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Prefettura di Roma e il Comune di Roma sono rimasti intimati.

Considerato in diritto: 1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c.

Le controparti, contumaci nei due gradi di giudizio, non avevano prodotto la documentazione fotografica della violazione contestata da cui si evincesse la presenza di una corsia preferenziale e la circolazione dell'autovettura dell'istante sulla medesima.

Il secondo motivo denuncia violazione del d.m. n. 4040 del 26 giugno 2000, del d.m. n. 2968 del 7 maggio 2001, e dell'art. 201, comma 1-bis, lett. g.), del d. Igs. n. 285 del 1992, dell'art. 17, comma 133-bis I. n. 127 del 1997. L'apparecchiatura a mezzo della quale è stata rilevata la violazione è omologata solo per le zone a traffico limitato, potendo essere utilizzata per il controllo delle corsie preferenziali soltanto nel caso in cui queste siano poste in essere in corrispondenza dei varchi di acceso alle zone a traffico limitato o all'interno dei centri storici. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 421 e 437 c.p.c. I giudici di merito avevano ritenuto, per scienza privata, che l'omologazione del sistema Sirio Ves 1.0. consentisse di rilevare la violazione in qualsiasi corsia riservata ai mezzi pubblici, anche se situate fuori dai centri storici e zone e traffico limitato.

  1. Il primo motivo è inammissibile.

Il ricorrente non censura la violazione del criterio di riparto dell'onere della prova, ma si duole del fatto che i giudici hanno ritenuto raggiunta la prova della violazione sulla base del verbale di accertamento.

La censura andava semmai proposta ai sensi dell'art.360, comma primo n. 5, c.p.c. «Mentre la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., configurabile soltanto nell'ipotesi in il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma, integra motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la censura che investe la valutazione (attività regolata, invece, dagli artt. 115 e 116 c.p.c.) può essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo art. 360» (Cass. n. 15107/2013).

Il motivo incorre poi in un difetto di autosufficienza, perché denuncia carenze del verbale di accertamento, che però non trascrive.

Si ricorda infine, per completezza di esame, che il verbale di accertamento è assistito da fede privilegiata su tutte le circostanze inerenti alla violazione (Cass. n. 339/2012).

Il secondo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo cui «In tema di accertamento delle infrazioni al codice della strada, l'espressa previsione contenuta nell'art. 201, comma 1 bis, codice della strada, così come introdotto dall'art. 4 d.l. 27 giugno 2003 n. 151, conv. in legge 1 agosto 2003, n. 214, che ha assoggettato ad identica disciplina, ai fini dell'esonero dall'obbligo di contestazione immediata, sia l'accesso alle zone a traffico limitato sia la circolazione  sulle corsie riservate, ha l'effetto di rendere possibile, dal momento in cui tale norma è entrata in vigore, l'utilizzo dei dispositivi previsti dall'art. 17, comma 133 bis legge n. 127 del 1997 (cosiddette "porte telematiche"). Tali dispositivi, anche se installati in conformità di specifiche autorizzazioni ministeriali precedenti l'entrata in vigore della lett. g) del comma 1 bis dell'art. 201 cod. str., consentono anche la rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate, poste in corrispondenza o all'interno dei varchi di accesso alle zone a traffico limitato» (Cass. n. 25180/2008; conf. n. 4725/2011; n. 5252/2011). Deve però rilevarsi che tale orientamento, che sembra limitare l'impiego degli strumenti di video ripresa solo alle corsie preferenziali riservate corrispondenti materialmente ai varchi di accesso alle ZTL o poste all'interno o in corrispondenza di tali varchi, è stato poi precisato dalla successiva giurisprudenza di questa Suprema Corte, la quale ha chiarito che: In tema di accertamento delle infrazioni al codice della strada, l'espressa previsione contenuta nell'art. 201 C.d.S., comma 1 bis, così come introdotto dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, art. 4, conv. in L. 1 agosto 2003, n. 214, che ha assoggettato ad identica disciplina, ai fini dell'esonero dall'obbligo di contestazione immediata, sia l'accesso alle zone a traffico limitato sia la circolazione sulle corsie riservate, ha l'effetto di rendere possibile, dal momento in cui tale norma è entrata in vigore, l'utilizzo dei dispositivi previsti dalla L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133 bis (cosiddette "porte telematiche"). Tali dispositivi, anche se installati in conformità di specifiche autorizzazioni ministeriali precedenti l'entrata in vigore dell'art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. g), consentono anche la rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate. Pertanto, posto che la L. n. 214 del 2003, art. 4, ha esteso, alle corsie riservate, la disciplina relativa al rilevamento con apparecchiatura di videoripresa prevista per le zone a limitato traffico e al centro storico e avendo consentito anche per le zone riservate, l'utilizzo dei dispositivi previsti dalla L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133 bis (cosiddette "porte telematiche"), consente di ritenere che a presiedere le zone riservate possono essere gli stessi apparecchi autorizzate a presiedere le zone a traffico limitato e il centro storico senza altra autorizzazione.

Ha errato, dunque, il Tribunale, laddove ha ritenuto che necessitavano di apposita specifica autorizzazione gli impianti che sovraintendevano a corse preferenziali, non essendo sufficiente che gli impianti posti a presidio delle corsie preferenziali fossero stati autorizzati per la sorveglianza di una zona a traffico limitato» (Cass. n. 23899/2014).

La Corte intende dare continuità a tale indirizzo e conseguentemente riconoscere il principio, fatto proprio dalla sentenza impugnata, che la rilevazione degli illeciti su corsie riservate ai mezzi pubblici può avvenire mediante l'uso degli apparecchi di video ripresa già autorizzati per il controllo dell'accesso alle zone ZTL e ai centri storici, senza necessità di ulteriore autorizzazione. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Nulla sulle spese.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stat o - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; dichiara ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 15 marzo 2018.

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