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Il Regolamento comunitario n. 261 del 2004, il Regolamento comunitario n. 889/2002 e la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, nonché dal Codice della Navigazione, direttive e leggi europee tutelano i passeggeri, ingiustamente disagiati.

Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento comunitario n. 261 del 2004, intitolato “Diritto a compensazione pecuniaria”, in caso di cancellazione o ritardo del volo (ex art. 5 del Regolamento), “i passeggeri ricevono una compensazione pecuniaria pari a:

  • € 250 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
  • € 400 per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
  • € 600 per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b). (…)”.

La compagnia aerea deve, pertanto, adoperarsi velocemente al fine di riproteggere il passeggero sul primo volo disponibile che lo conduca a destinazione. In caso contrario, il passeggero ha diritto anche al rimborso del costo del biglietto aereo acquistato, ma non usufruito.

Il citato Regolamento n. 261/2004 prevede, inoltre, degli specifici obblighi di informazione e assistenza ai passeggeri (artt. 5 e 9), invero:

  • pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa;
  • adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti;
  • trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
  • due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o mail.

Nel caso in cui la compagnia non dovesse fornire tali servizi, dovrà provvedere al rimborso di tutte le spese sostenute, purché debitamente documentate (conservare sempre tutti gli scontrini!).

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